Esami di idoneità
Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per
effetto di scrutinio finale. I candidati devono sostenere le prove su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, deve essere distinta per ciascun anno.
Questo esame va sostenuto anche dallo studente che si avvale dell’Istruzione parentale o si sia ritirato dalla scuola prima del 15 marzo.





